A parte il fatto che ne possiamo solo parlare, vediamo però di che cosa nel dettaglio. Questo decreto interpretativo ha addirittura 3 articoli. Nemmeno in uno sono riusciti a concentrarlo.
Decreto legge n. 29 del 5 marzo 2010.
Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di
presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del
Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi
richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali
dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi
presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la
regolarità della autenticazione delle firme non e' comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale
la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità
autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché
dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante,
purché autorizzata.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di
liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio
centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste
di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso
all'Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della
lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione
dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al
Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni
regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano
trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la
presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo
giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 2
Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi
delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010,
l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse
deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno
antecedente la data della votazione.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Insomma, cittadini della Repubblica delle Banane, le firme sono valide anche se non sono valide. Perché la sostanza deve prevalere sulla forma. Chi autentica anche se non dice chi è, se non appone il timbro previsto, ha comunque assolto al suo compito.
Peccato si parli espressamente della legge elettorale, penso a quante altre applicazioni, pardon interpretazioni, potrebbe servire.
E se magari queste elezioni, per puro caso, le perdessero? Secondo me toccherà interpretare i risultati, magari sempre per decreto "l'elettorato pur avendo votato in maggioranza di là, voleva in realtà votare di qua; è ammesso ricorso del singolo elettore alle Corti di Appello, le quali però non possono accettarne che uno al giorno"; insomma cose così.
Decreto legge n. 29 del 5 marzo 2010.
Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17
febbraio 1968, n. 108
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di
presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del
Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi
richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali
dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi
presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la
regolarità della autenticazione delle firme non e' comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale
la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità
autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonché
dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante,
purché autorizzata.
3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di
liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio
centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste
di candidati oppure di singoli candidati e' ammesso ricorso
all'Ufficio centrale regionale, che puo' essere presentato, entro
ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della
lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione
dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso al
Giudice amministrativo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni
regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano
trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la
presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo
giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 2
Norma di coordinamento del procedimento elettorale
1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi
delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010,
l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse
deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno
antecedente la data della votazione.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Insomma, cittadini della Repubblica delle Banane, le firme sono valide anche se non sono valide. Perché la sostanza deve prevalere sulla forma. Chi autentica anche se non dice chi è, se non appone il timbro previsto, ha comunque assolto al suo compito.
Peccato si parli espressamente della legge elettorale, penso a quante altre applicazioni, pardon interpretazioni, potrebbe servire.
E se magari queste elezioni, per puro caso, le perdessero? Secondo me toccherà interpretare i risultati, magari sempre per decreto "l'elettorato pur avendo votato in maggioranza di là, voleva in realtà votare di qua; è ammesso ricorso del singolo elettore alle Corti di Appello, le quali però non possono accettarne che uno al giorno"; insomma cose così.
1 commento:
Tra l'altro si legge che il decreto non si riuscirà a convertire in legge in tempo per le elezioni regionali; alcuni commentatori paventano la possibilità che in caso di perdita ad esempio della Polverini, si mandi tutto a carte quarantotto, non convertendo il DL in legge, e quindi di fatto annullando le elezioni. Non me ne intendo di cavilli legislativi, ma anche un bambino capisce che questo non è un "decreto interpretativo", ma solo una delle tante scappatoie ad personas a cui zio silvio e i suoi amici ci hanno ormai abituato.
Ancora: l'articolo 15 della legge 400/1988 dice: "Il Governo non può, mediante decreto-legge: provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione". E cioè materie di tipo costituzionale ed elettorale.
L'illegalità più assoluta, insomma.
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